Filmare la vicina nuda sotto la doccia?



Se il bagno non ha le tende e il filmato è fatto con uno smartphone, riprendere la vicina di casa nuda sotto la doccia non è reato: parola della Cassazione

Filmare una vicina di casa che fa la doccia nella propria abitazione costituisce comunque “una grave violazione della privacy” e c’è “il rischio che molte persone pensino che d’ora in poi sia diventato lecito filmare e fotografare chicchessia senza preoccuparsi di chiedere il preventivo consenso ai diretti interessati“. E’ quanto dichiarato da Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, all’AdnKronos, commentando la sentenza della Cassazione che ha assolto dall’accusa di ‘interferenza illecita nella vita privata‘ un 37enne milanese che aveva effettuato fotografie e video di una donna mentre faceva la doccia in un appartamento di fronte al suo. Il verdetto di assoluzione, ‘perché il fatto non sussiste‘, è stato pronunciato perché la finestra dell’abitazione privata della donna era priva di tende e quindi la stanza da bagno era visibile dall’esterno.

“Nel caso preso in esame dalla Cassazione, i giudici hanno correttamente assolto l’imputato dal reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall’art. 615 bis del Codice Penale –sottolinea Bernardi –, perché l’uomo ha effettuato le riprese utilizzando un comune telefonino, e non speciali strumenti tecnologici come ad esempio un teleobiettivo in grado di ingrandire in modo significativo le immagini a tal punto da risultare invasivo all’interno dell’abitazione della donna, nel qual caso si sarebbe peraltro configurato il reato di violazione di domicilio. Quello però che non viene rilevato nella sentenza è la palese violazione della normativa sulla privacy che risulta essere stata commessa filmando la donna a sua insaputa e senza il suo consenso, infatti il GDPR prevede che si possano trattare dati personali, filmati e fotografie comprese, solo informando preventivamente l’interessato come prescritto dall’art.13 del Regolamento Europeo, e ottenendo da

“Solo in rarissimi casi – conclude Bernardi- potrebbe essere possibile effettuare delle riprese senza il consenso dell’interessato, come ad esempio nell’esercizio del diritto di cronaca oppure nello svolgimento di indagini giudiziarie, ma l’imputato non era né un giornalista né un poliziotto, pertanto si tratta di una grave violazione della privacy che purtroppo non è stata finora evidenziata dai media, con il rischio che molte persone pensino che d’ora in poi sia diventato lecito filmare e fotografare chicchessia senza preoccuparsi di chiedere il preventivo consenso ai diretti interessati“. In sostanza i giudici della Cassazione non hanno condiviso la tesi della Corte d’appello di Milano, secondo cui le riprese video di una persona che si trovi nel bagno di un’abitazione privata è una condotta punibile ai sensi dell’articolo 615 bis c.p., e la motivazione sta semplicemente nel fatto che non c’erano tende.

Dunque, da domani, tutti a comprare tende per le finestre del bagno! E se non lo fate e vi riprendono nudi mentre fate la doccia non vi lamentate: noi vi abbiamo avvisati.

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2019/01/filmare-chi-fa-la-doccia/1204568/#C6AqYkS5EjjCxHZE.99

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